Persone giuridiche

Art. 83 del D.Lgs. 117/ 2017 

Donazioni in Denaro:

  • deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
    Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo (fino a concorrenza del suo ammontare) dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Donazioni in Natura:

  • Possibilità di donare qualsiasi tipologia di bene in natura, purché i beneficiari siano Enti del Terzo Settore
  • la valorizzazione dei beni oggetto di donazione ai fini della detrazione/ deduzione d’imposta è disciplinata dall’art. 3 del D.M. 28 novembre 2019.

 

Condizioni per l’applicabilità delle agevolazioni

  • Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili es. tramite banche o uffici postali.
  • Le erogazioni liberali in natura, all’art. 4 del D.M. 28 novembre 2019 il donatore rilascerà  sua dichiarazione contenete l’elenco analitico dei beni oggetto di cessione gratuita ed il relativo valore, eventualmente allegando la perizia di stima (la perizia è prevista nei casi di cui ai commi 2,3 e 4 dell’art.3 del D.M. 28 novembre 2019); l’ente donatario/ beneficiario della donazione, rilascerà una propria dichiarazione/ricevuta di impegno ad impiegare quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

 

NOTA BENE ! “Altre disposizioni” vigenti fino all’operatività del RUNTS Art. 100 co. 2 lett. h) del Tuir  prevede la deduzione dal reddito di impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato nei limiti di 30.000 euro.

 

Per le imprese in caso di donazione di eccedenze alimentari e beni di cui alla l. n. 166/2016

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SCHEDA AGEVOLAZIONI FISCALI

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